Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Un elenco dei paesi ammissibili figura nell’allegato I. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I al fine di tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi. 3.   La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.
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