Art. 29

Art. 29

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1o gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V o ai prodotti di cui ai codici 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 e 3824 90 97 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale: a) aumenti di almeno il 13,5 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; oppure b) per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V, superi la quota di cui all’allegato VI, punto 2, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell’allegato II durante tutti i periodi di dodici mesi. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui all’, paragrafo 1, che non supera il 6 % delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi. 3.   Gli effetti dell’abolizione delle preferenze tariffarie decorrono due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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