Art. 26

Art. 26

In vigore dal 25 ott 2012
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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