Art. 15

Art. 15

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+ è temporaneamente revocato qualora tale paese non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’, paragrafo 1, lettera c). 2.   L’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e alla sua situazione in relazione all’, paragrafo 1, lettera c), sono a carico del paese beneficiario dell'SPG+. 3.   Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’ o degli elementi di prova disponibili, nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+. Tale avviso: a) indica le ragioni che suscitano un ragionevole dubbio quanto al rispetto degli impegni vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o all’esistenza di una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), e che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e b) fissa il periodo, di sei mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell’avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni. 5.   La Commissione offre al paese beneficiario ogni possibilità di collaborare durante il periodo indicato al paragrafo 4, lettera b). 6.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. 7.   Entro tre mesi dal termine di scadenza del periodo specificato nell’avviso, la Commissione decide: a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 8.   Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute. 9.   Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla stessa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 10.   Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione. 11.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.
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