Art. 12
In vigore dal 25 ott 2012
1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato IX originari di un paese beneficiario dell'SPG+.
2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 della nomenclatura combinata è limitato al 16 % del valore in dogana.
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