Art. 94
Trasmissione di documenti
In vigore dal 25 ott 2012
Trasmissione di documenti
Previo accordo delle istituzioni e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-94