Art. 8
Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio
In vigore dal 25 ott 2012
Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio
1. Fatto salvo l', nessuna riscossione delle entrate e nessun pagamento delle spese possono essere effettuati a meno che siano imputati a una linea del bilancio.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.
3. Uno stanziamento può essere iscritto in bilancio solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.
4. Gli interessi generati da versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi di delega, ad eccezione di quelli conclusi con i paesi terzi o gli organismi che hanno designato. Nei casi in cui ciò sia previsto, siffatti interessi sono riutilizzati per l'azione corrispondente, sono detratti da richieste di pagamento conformemente all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), o sono recuperati.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la contabilità degli interessi generati da versamenti di prefinanziamenti.
Storico versioni
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