Art. 68 · Poteri e funzioni del contabile

Art. 68

Poteri e funzioni del contabile

In vigore dal 25 ott 2012
Poteri e funzioni del contabile 1.   Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue: a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo IX della parte prima; c) tenere la contabilità conformemente al titolo IX della parte prima; d) definire le procedure contabili nonché il piano contabile conformemente al titolo IX della parte prima; e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione; f) provvedere alla gestione della tesoreria. Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione. Il contabile della Commissione svolge anche, alle condizioni di cui all', il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE. 2.   Il contabile della Commissione è incaricato di definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati conformemente al titolo IX della parte prima. 3.   I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un'immagine fedele della situazione finanziaria delle istituzioni e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni. 4.   Prima della loro adozione da parte dell'istituzione o dell'organismo di cui all', il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione o dell'organismo di cui all'. A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all' e delle procedure contabili di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate. Gli ordinatori trasmettono al contabile le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti. Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile. 5.   Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti. Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve. 6.   Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile responsabile della custodia dei medesimi. 7.   Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari a nome e per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità delegata a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) o vi). Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione. Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell'ordinatore. 8.   Il contabile della Commissione definisce norme per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i poteri e le funzioni del contabile, incluse la sua nomina e cessazione dalle funzioni, il parere sui sistemi contabili e di inventario, la gestione della tesoreria e dei conti bancari, le firme sui conti, la gestione dei saldi dei conti, le operazioni di trasferimento e conversione, i metodi di pagamento, i dossier di entità giuridiche e la conservazione di documenti giustificativi.
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