Art. 44
Nomenclatura di bilancio
In vigore dal 25 ott 2012
Nomenclatura di bilancio
1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.
2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per destinazione.
Ciascun titolo corrisponde a un settore politico e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un'attività.
Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.
All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.
3. Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:
a)
spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: alle menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell'organico;
b)
spese relative al personale esterno e altre spese di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica "amministrazione" del quadro finanziario pluriennale;
c)
spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;
d)
spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legati all'attuazione dei programmi.
Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di classificazione del bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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