Art. 211 · Riesame

Art. 211

Riesame

In vigore dal 25 ott 2012
Riesame Il presente regolamento è soggetto a riesame ogniqualvolta ciò risulti necessario e in ogni caso entro due anni dalla fine del primo quadro finanziario pluriennale post-2013. Tale riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della parte prima.
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