Art. 211
Riesame
In vigore dal 25 ott 2012
Riesame
Il presente regolamento è soggetto a riesame ogniqualvolta ciò risulti necessario e in ogni caso entro due anni dalla fine del primo quadro finanziario pluriennale post-2013.
Tale riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della parte prima.
Storico versioni
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