Art. 205
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda i Fondi di cui all', paragrafo 1, per i quali gli atti di base sono abrogati prima del 1o gennaio 2013, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell' possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da tali Fondi.
2. Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui ai regolamenti (CE) n. 1260/1999, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006, (CE) n. 1083/2006, (CE) n. 1084/2006 e (CE) n. 1198/2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti dell'Unione ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni dell'Unione ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti interessati siano destinati allo stesso obiettivo, oppure riguardino iniziative dell'Unione o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti disposizioni transitorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-205