Art. 204 · Esperti esterni retribuiti

Art. 204

Esperti esterni retribuiti

In vigore dal 25 ott 2012
Esperti esterni retribuiti Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate sugli esperti esterni retribuiti, comprese procedure specifiche per la selezione di persone fisiche in qualità di esperti esterni retribuiti, incaricati di assistere le istituzioni nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte e di fornire pareri e consulenza in casi specifici. Questi esperti sono retribuiti sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri di selezione che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interesse.
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