Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
"Unione", l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
b)
"istituzione", il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"); la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione;
c)
"bilancio", lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione;
d)
"atto di base", un atto giuridico che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio.
Un atto di base può assumere una delle seguenti forme:
i)
in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell'articolo 288 TFUE; oppure
ii)
in applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), una delle forme specificate all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 2, all' e all' TUE.
Le raccomandazioni e i pareri non costituiscono atti di base;
e)
"metodo di esecuzione", il metodo d'esecuzione del bilancio descritto agli o 60;
f)
"accordo di delega", un accordo concluso con entità e persone alle quali sono affidati compiti d'esecuzione del bilancio ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), punti da i) a viii);
g)
"beneficiario", una persona fisica o giuridica con cui è stata firmata una convenzione di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione di sovvenzione;
h)
"contraente", una persona fisica o giuridica con cui è stata conclusa una procedura d'aggiudicazione di appalti;
i)
"destinatario", un beneficiario, un contraente o un'altra persona fisica o giuridica che è destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario;
j)
"premi" contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso;
k)
"prestito", un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;
l)
"garanzia", l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia, come un inadempimento del prestito;
m)
"investimento azionario", il conferimento di capitale a una impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di quella stessa impresa laddove l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
n)
"investimento quasi azionario", un tipo di finanziamento che si colloca tra investimento e debito e ha un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al patrimonio di qualità primaria. Gli investimenti quasi azionari possono essere strutturati come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o azioni privilegiate;
o)
"strumento di condivisione del rischio", uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;
p)
"strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni;
q)
"statuto dei funzionari", lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (9);
r)
"controllo", qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase;
s)
"verifica", la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa.
Storico versioni
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