Art. 198
La contabilità degli uffici europei interistituzionali
In vigore dal 25 ott 2012
La contabilità degli uffici europei interistituzionali
1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.
2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.
3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.
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