Art. 190
Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna
In vigore dal 25 ott 2012
Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.
2. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:
a)
la Commissione in nome e per conto di uno o più paesi terzi;
b)
le entità e persone di cui all' e incaricate dei corrispondenti compiti di esecuzione del bilancio.
3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.
Storico versioni
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