Art. 184
Azioni esterne
In vigore dal 25 ott 2012
Azioni esterne
1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti le azioni che possono essere finanziate nel quadro di azioni esterne.
2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:
a)
nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; oppure
b)
in partenariato con un paese terzo di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto i), mediante la firma di una convenzione di finanziamento.
3. Se le azioni esterne sono cofinanziate sia da stanziamenti iscritti in bilancio sia da entrate con destinazione specifica esterne di cui all', paragrafo 2, lettera b), i fondi non impegnati dopo la fine del periodo per l'assegnazione dei contratti di cui all', paragrafo 2, dell'azione in questione sono proporzionalmente rimborsati, previa detrazione di una somma forfettaria corrispondente al controllo, alla valutazione e alle spese impreviste che potrà essere impegnato successivamente.
4. L', paragrafo 4, secondo comma non si applica alle azioni di cui al presente titolo.
Per le sovvenzioni con modalità di gestione diretta superiori a 5 000 000 EUR e destinate al finanziamento di azioni esterne, non più di due versamenti di prefinanziamenti possono restare non liquidati per tutta la durata dell'azione.
Storico versioni
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