Art. 182 · Impegni relativi al Fondo di ricerca

Art. 182

Impegni relativi al Fondo di ricerca

In vigore dal 25 ott 2012
Impegni relativi al Fondo di ricerca 1.   Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in questione (anno n) non siano iscritti fondi a tale scopo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente (anno n-1) e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti. 3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate. L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno n - 1. 4.   Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non sono oggetto di riporto. Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n. Alla conclusione dell'anno n, l'ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.
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