Art. 177
Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi
In vigore dal 25 ott 2012
Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi
1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato conformemente ai regolamenti citati all'.
2. Il termine entro il quale la Commissione effettua i pagamenti intermedi è fissato conformemente ai regolamenti citati all'.
3. Conformemente ai regolamenti citati all', il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento non ha per effetto la riduzione della partecipazione dei fondi all'intervento interessato.
Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c).
Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le implicazioni di detto trattamento per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dai regolamenti citati all'.
4. In deroga all', gli stanziamenti d'impegno disponibili al 31 dicembre derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario a condizione che non vi siano più altri stanziamenti d'impegno disponibili.
5. Nei conti di bilancio le spese sono imputate a un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre di detto esercizio, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, a fronte di stanziamenti di pagamento aperti nel mese successivo agli storni di cui all'.
Storico versioni
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