Art. 171 · Scadenzario e programmazione degli impegni di bilancio del FEAGA

Art. 171

Scadenzario e programmazione degli impegni di bilancio del FEAGA

In vigore dal 25 ott 2012
Scadenzario e programmazione degli impegni di bilancio del FEAGA 1.   Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi. Gli impegni di cui al primo comma sono dedotti dall'impegno accantonato globale di cui all'. 2.   Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo, a impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono cancellati con riferimento all'esercizio in questione. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva dell'esame e dell'accettazione dei conti.
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