Art. 169
Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA
In vigore dal 25 ott 2012
Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA
1. Per ogni esercizio gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.
2. Gli stanziamenti riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio sono annullati.
3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.
Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all' del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (24), che era stato applicato nell' esercizio precedente.
Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei destinatari finali ai quali è stato applicato, nell' esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all' del regolamento (CE) n. 73/2009.
La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni
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