Art. 161 · Diritto di accesso della Corte dei conti

Art. 161

Diritto di accesso della Corte dei conti

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto di accesso della Corte dei conti 1.   La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente. Gli organismi di controllo interni e gli altri servizi di controllo delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. 2.   I funzionari soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue: a) aprire le loro casse, esibire denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente; b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all', paragrafo 1. La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma può essere chiesta solo dalla Corte dei conti. 3.   La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio. 4.   La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi dell'Unione riscossi a titolo di sovvenzioni. 5.   Qualsiasi finanziamento dell'Unione a destinatari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, di una verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati. 6.   La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti. 7.   L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi.
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