Art. 148
Approvazione dei conti consolidati definitivi
In vigore dal 25 ott 2012
Approvazione dei conti consolidati definitivi
1. La Corte dei conti formula, entro il 1o giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi di cui all' e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.
2. Le istituzioni diverse dalla Commissione e ogni organismo di cui all' formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.
I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all' comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
3. I contabili di ogni istituzione e organismo di cui all' trasmettono altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest'ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.
4. Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all'. I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale quest'ultimo dichiara che i conti consolidati definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti nelle note agli stati finanziari.
5. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.
6. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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