Art. 142
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
In vigore dal 25 ott 2012
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
1. Ogni istituzione e organismo di cui all' prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.
Essi trasmettono la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.
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