Art. 142 · Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

Art. 142

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

In vigore dal 25 ott 2012
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria 1.   Ogni istituzione e organismo di cui all' prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Essi trasmettono la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-142