Art. 130
Principio di non retroattività
In vigore dal 25 ott 2012
Principio di non retroattività
1. Una sovvenzione per un'azione già avviata può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione o prima della notifica della decisione di sovvenzione.
In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non sono anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario ovvero in situazioni di pericolo imminente o immediato che rischino di degenerare in un conflitto armato o di destabilizzare un paese, in relazione a cui un impegno tempestivo dell'Unione sarebbe di grande importanza per promuovere la prevenzione dei conflitti.
È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti il principio di irretroattività.
2. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata ovvero la decisione di sovvenzione è notificata entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione o all'inizio dell'esercizio del beneficiario.
Storico versioni
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