Art. 13 · Annullamento e riporto di stanziamenti

Art. 13

Annullamento e riporto di stanziamenti

In vigore dal 25 ott 2012
Annullamento e riporto di stanziamenti 1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati. Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa entro il 15 febbraio dall'istituzione interessata conformemente ai paragrafi 2 e 3 o possono essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4. 2.   Per gli stanziamenti d'impegno dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell'esercizio il riporto può riguardare: a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno, o agli stanziamenti non dissociati relativi ai progetti immobiliari, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura d'impegno è stata completata al 31 dicembre. Tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo o fino al 31 dicembre dell'anno successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari; b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre. 3.   Per gli stanziamenti di pagamento il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti d'impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti. 4.   Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla fine dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo. 5.   L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stati applicati a ciascun riporto. 6.   Fatto salvo l', gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni a cui si applica lo statuto dei funzionari. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'annullamento e il riporto di stanziamenti.
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