Art. 129
Divieto di cumulo
In vigore dal 25 ott 2012
Divieto di cumulo
1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.
Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.
Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.
In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo al principio della concessione non cumulativa di sovvenzioni.
Storico versioni
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