Art. 127
Cofinanziamento in natura
In vigore dal 25 ott 2012
Cofinanziamento in natura
1. Ai fini del calcolo del profitto generato dalla sovvenzione, non si tiene conto del cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.
2. Se lo ritiene necessario o opportuno, l'ordinatore responsabile può accettare quale cofinanziamento contributi in natura. Ove sia offerto un cofinanziamento in natura a integrazione di sovvenzioni di valore modesto e l'ordinatore responsabile abbia deciso di rifiutarlo, questi indica per quali motivi non lo ritiene necessario o opportuno.
Tali contributi non superano:
a)
i costi realmente sostenuti da terzi e debitamente giustificati da documenti contabili;
b)
oppure, in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione.
I contributi in natura sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse destinate all'azione. Il loro valore unitario è stimato nel bilancio di previsione e non è modificato successivamente.
I contributi in natura sono conformi alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale.
Storico versioni
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