Art. 117
L'amministrazione aggiudicatrice
In vigore dal 25 ott 2012
L'amministrazione aggiudicatrice
1. Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. Esse delegano, a norma dell', i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice, compresa l'individuazione dei livelli adeguati per il calcolo delle soglie.
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