Art. 11
Contabilità per entrate e stanziamenti
In vigore dal 25 ott 2012
Contabilità per entrate e stanziamenti
1. Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (12).
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio sono utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti gli stanziamenti per l'esercizio.
4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre. A titolo eccezionale, gli impegni globali di bilancio di cui all', paragrafo 4, e le convenzioni di finanziamento di cui all', paragrafo 2, concluse con paesi terzi, sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.
5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia sono imputate a un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.
Storico versioni
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