Art. 108 · Banca dati centrale sull'esclusione

Art. 108

Banca dati centrale sull'esclusione

In vigore dal 25 ott 2012
Banca dati centrale sull'esclusione 1.   La Commissione crea e gestisce la banca dati centrale sull'esclusione. Essa contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all', all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all', paragrafo 2, lettera a). Detta banca dati é comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati annualmente del numero di nuovi casi e del numero totale di casi registrati nella banca dati. 2.   Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio conformemente agli , comunicano all'ordinatore responsabile le informazioni su candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione. Detto ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella banca dati. Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio. 3.   La BCE, la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati ai fini della tutela dei propri fondi e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti conformemente alle rispettive norme in materia di aggiudicazione. Essi comunicano alla Commissione le informazioni sui candidati e sugli offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), se la condotta degli operatori in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la banca dati centrale sull'esclusione, compresa la definizione di procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della banca dati. 5.   È consentito l'accesso alle autorità dei paesi terzi qualora rispettino le norme stabilite all' del regolamento (CE) n. 45/2001 e sulla base di una valutazione caso per caso.
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