Art. 102 · Principi applicabili agli appalti pubblici

Art. 102

Principi applicabili agli appalti pubblici

In vigore dal 25 ott 2012
Principi applicabili agli appalti pubblici 1.   Tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. 2.   Tutte le procedure d'aggiudicazione di appalti pubblici si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all', paragrafo 1, lettera d). Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.
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