Art. 1 · Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

Art. 1

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

In vigore dal 25 ott 2012
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato: 1) all'articolo 103 quindecies è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Entro il 1o agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009. L'importo derivante dalla riduzione di cui al primo comma permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies.»; 2) l'articolo 103 sexdecies è sostituito dal seguente: «Articolo 103 sexdecies Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori 1.   Entro il 1o dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014 assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Se l'importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all'importo del sostegno che era stato fissato per il 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare ai viticoltori diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 conformemente alla sezione C dell'allegato IX di tale regolamento. 2.   Gli Stati membri che intendano concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 provvedono a tale sostegno nei loro programmi di sostegno conformemente all'articolo 103 duodecies, paragrafo 3. 3.   Il sostegno per il 2014 di cui al paragrafo 1: a) rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies; b) riduce proporzionalmente l'importo delle risorse disponibili per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno.».
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