Art. 5
Requisiti generali relativi alle misure adottate a norma del presente regolamento
In vigore dal 25 ott 2012
Requisiti generali relativi alle misure adottate a norma del presente regolamento
1. Le misure di cui all' sono:
a)
connesse alla conservazione dello stock di interesse comune;
b)
applicate congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione o della produzione o del consumo all’interno dell’Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da tale pesce o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate;
c)
proporzionate agli obiettivi perseguiti e compatibili con gli obblighi imposti dagli accordi internazionali di cui l’Unione è parte e con ogni altra norma pertinente del diritto internazionale.
2. Le misure di cui all' tengono conto delle misure già adottate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Le misure di cui all' non sono applicate secondo modalità tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui esistono identiche condizioni, o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.
4. Nell’adottare le misure di cui all', la Commissione, al fine di garantire che tali misure siano rispettose dell'ambiente, efficaci, proporzionate e compatibili con le norme internazionali, valuta gli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché l’onere amministrativo associato alla loro attuazione.
5. Le misure di cui all' prevedono un sistema adeguato per la loro esecuzione da parte delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1026:oj#art-5