Art. 6
Accesso alle norme da parte delle PMI
In vigore dal 25 ott 2012
Accesso alle norme da parte delle PMI
1. Gli organismi di normazione nazionali incoraggiano e facilitano l’accesso delle PMI alle norme e ai processi di sviluppo delle stesse, al fine di conseguire un più alto livello di partecipazione al sistema di normazione, per esempio tramite:
a)
l’individuazione, nel quadro dei rispettivi programmi di lavoro annuali, di progetti di normazione di particolare interesse per le PMI;
b)
la concessione alle PMI dell’accesso alle attività di normazione senza obbligo di adesione a un organismo di normazione nazionale;
c)
la concessione di un accesso gratuito o di tariffe speciali per partecipare alle attività di normazione;
d)
la concessione dell’accesso gratuito ai progetti di norme;
e)
la messa a disposizione gratuita di estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
f)
l’applicazione di tariffe speciali per la fornitura di norme o l’offerta di pacchetti di norme a prezzo ridotto.
2. Gli organismi di normazione nazionali si scambiano le migliori prassi finalizzate a incentivare la partecipazione delle PMI alle attività di normazione nonché ad aumentare e facilitare l’utilizzo delle norme da parte delle PMI.
3. Gli organismi di normazione nazionali trasmettono alle organizzazioni europee di normazione una relazione annuale concernente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualsiasi altro provvedimento posto in essere per migliorare le condizioni di uso delle norme da parte delle PMI e la partecipazione di queste ultime al processo di elaborazione delle norme. Gli organismi di normazione nazionali pubblicano tali relazioni sui propri siti web.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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