Art. 27 · Organismi nazionali di normazione

Art. 27

Organismi nazionali di normazione

In vigore dal 25 ott 2012
Organismi nazionali di normazione Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro organismi di normazione. La Commissione pubblica un elenco degli organismi nazionali di normazione e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1025:oj#art-27