Art. 26
Modifiche
In vigore dal 25 ott 2012
Modifiche
1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:
a)
l’, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE;
b)
l’ della direttiva 93/15/CEE
c)
l’, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE;
d)
l’, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE;
e)
l’, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE;
f)
l’ della direttiva 97/23/CE;
g)
l’ della direttiva 2004/22/CE;
h)
l’, paragrafo 4, della direttiva 2007/23/CE;
i)
l’ della direttiva 2009/23/CE;
j)
l’ della direttiva 2009/105/CE.
I riferimenti alle disposizioni abrogate si intendono fatti all’ del presente regolamento.
2. La direttiva 98/34/CE è così modificata:
a)
all’, i paragrafi da 6 a 10 sono soppressi;
b)
gli sono soppressi;
c)
all’, paragrafo 1, le parole «con i rappresentanti degli organismi di normazione di cui agli allegati I e II» sono soppresse;
d)
all’, paragrafo 3, il primo trattino è soppresso;
e)
all’, paragrafo 4, le lettere a), b) ed e) sono soppresse;
f)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.»;
g)
all’, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»;
h)
gli allegati I e II sono soppressi.
I riferimenti a tali disposizioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1025:oj#art-26