Art. 20 · Atti delegati

Art. 20

Atti delegati

In vigore dal 25 ott 2012
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche degli allegati, al fine di: a) aggiornare l’elenco delle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I per tenere conto dei cambiamenti di denominazione o di struttura degli stessi; b) adeguare i criteri per le organizzazioni europee dei soggetti interessati stabiliti nell’allegato III del presente regolamento a ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività. Tali adeguamenti non comportano la creazione di nuovi criteri né la soppressione di criteri esistenti o di categorie di organizzazioni.
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