Art. 15 · Finanziamento delle organizzazioni di normazione da parte dell’Unione

Art. 15

Finanziamento delle organizzazioni di normazione da parte dell’Unione

In vigore dal 25 ott 2012
Finanziamento delle organizzazioni di normazione da parte dell’Unione 1.   Il finanziamento da parte dell’Unione può essere concesso alle organizzazioni europee di normazione per le seguenti attività di normazione: a) elaborazione e revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione; b) verifica della qualità e della conformità alla corrispondente legislazione e alle politiche dell’Unione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea; c) svolgimento di attività preliminari o accessorie in relazione alla normazione europea, compresi gli studi, le attività di cooperazione, compresa la cooperazione internazionale, i seminari, le valutazioni, le analisi comparative, le attività di ricerca, i lavori di laboratorio, le prove interlaboratorio, le attività di valutazione della conformità e le misure volte a garantire che i tempi di elaborazione e revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea siano ridotti lasciando impregiudicati i principi fondatori, in particolare i principi di apertura, qualità, trasparenza e consenso fra tutti i soggetti interessati; d) attività delle segreterie centrali delle organizzazioni europee di normazione, compresa la concezione delle politiche, il coordinamento delle attività di normazione, la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate; e) traduzione di norme europee o prodotti della normazione europea impiegati a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, verso lingue ufficiali dell’Unione diverse dalle lingue di lavoro delle organizzazioni europee di normazione oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell’Unione; f) redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normazione europea, compresa l’elaborazione di guide degli utenti, estratti di norme, informazioni sulle migliori prassi e azioni di sensibilizzazione, strategie e programmi di formazione; g) attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normazione e delle norme europee e dei prodotti della normazione europea presso le parti interessate nell’Unione e a livello internazionale. 2.   Il finanziamento da parte dell’Unione può anche essere concesso a: a) organismi di normazione nazionali per le attività di normazione di cui al paragrafo 1, che essi svolgono congiuntamente con le organizzazioni europee di normazione; b) altri organismi incaricati di contribuire alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), o svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere c) e g), in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione.
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