Art. 13 · Identificazione delle specifiche tecniche delle TIC ammissibili per riferimento

Art. 13

Identificazione delle specifiche tecniche delle TIC ammissibili per riferimento

In vigore dal 25 ott 2012
Identificazione delle specifiche tecniche delle TIC ammissibili per riferimento 1.   La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro, può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all’allegato II, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l’interoperabilità in materia di appalti pubblici. 2.   La Commissione, su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, quando una specifica tecnica delle TIC identificata ai sensi del paragrafo 1 è modificata, ritirata o non rispetta più le prescrizioni di cui all’allegato II, può decidere di modificare la specifica tecnica delle TIC o di ritirare l’identificazione. 3.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati, e previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione, laddove esiste, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, qualora tale comitato non esista.
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