Art. 12 · Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati

Art. 12

Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati

In vigore dal 25 ott 2012
Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati La Commissione istituisce un sistema di comunicazione per tutte i soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, al fine di garantire un’idonea consultazione e l’adeguatezza al mercato prima di: a) adottare il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’, paragrafo 1; b) approvare le richieste di normazione di cui all’; c) adottare una decisione in merito alle obiezioni formali a norme armonizzate, secondo quanto indicato all’, paragrafo 1; d) adottare una decisione in merito all’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui all’; e) adottare atti delegati ai sensi dell’.
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