Art. 12
Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati
In vigore dal 25 ott 2012
Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati
La Commissione istituisce un sistema di comunicazione per tutte i soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, al fine di garantire un’idonea consultazione e l’adeguatezza al mercato prima di:
a)
adottare il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’, paragrafo 1;
b)
approvare le richieste di normazione di cui all’;
c)
adottare una decisione in merito alle obiezioni formali a norme armonizzate, secondo quanto indicato all’, paragrafo 1;
d)
adottare una decisione in merito all’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui all’;
e)
adottare atti delegati ai sensi dell’.
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