Art. 10 · Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

Art. 10

Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

In vigore dal 25 ott 2012
Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione 1.   La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinate dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione. 2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni europee di normazione e delle organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento nonché del comitato istituito ai sensi della corrispondente legislazione dell’Unione, qualora tale comitato esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore. 3.   Entro un mese dalla richiesta, l’organizzazione di normazione europea pertinente comunica se accetta la richiesta di cui al paragrafo 1. 4.   Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall’accettazione della richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione pertinenti in merito alla concessione di una sovvenzione per l’elaborazione di una norma europea o di un prodotto della normazione europea. 5.   Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all’elaborazione dei documenti di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità dei documenti elaborati dalle organizzazioni di normazione europee con la sua richiesta iniziale. 6.   Se una norma armonizzata soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento di tale norma armonizzata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o tramite altri mezzi conformemente alle condizioni stabilite nell’atto corrispondente della legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione.
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