Art. 8 · Commissione

Art. 8

Commissione

In vigore dal 25 ott 2012
Commissione 1.   La Commissione è responsabile dell'esecuzione dei seguenti compiti: a) garantire la sicurezza, la disponibilità, la manutenzione e lo sviluppo del software e dell’infrastruttura informatica per l’IMI; b) fornire un sistema multilingue, incluse le funzionalità di traduzione esistenti, corsi di formazione in collaborazione con gli Stati membri e un helpdesk per aiutare gli Stati membri nell’uso dell’IMI; c) registrare i coordinatori nazionali IMI e concedere loro l’accesso all’IMI; d) effettuare operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito dell'IMI, nei casi in cui ciò sia previsto dal presente regolamento, conformemente agli scopi stabiliti negli atti dell'Unione applicabili elencati nell'allegato; e) monitorare l'applicazione del presente regolamento e riferire in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati conformemente all'. 2.   Ai fini dello svolgimento dei compiti elencati al paragrafo 1 e della redazione di relazioni statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni necessarie relative alle operazioni di trattamento eseguite nell'ambito dell’IMI. 3.   La Commissione non partecipa alle procedure di cooperazione amministrativa che comportano il trattamento di dati personali salvo ove richiesto da una disposizione di un atto dell’Unione elencato nell’allegato.
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