Art. 5
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «IMI»: strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione;
b) «cooperazione amministrativa»: attività in collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri ovvero tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione attraverso lo scambio e il trattamento di informazioni, anche mediante notifiche e allerte, o la mutua assistenza, anche ai fini della risoluzione dei problemi, allo scopo di migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione;
c) «settore del mercato interno»: campo legislativo o funzionale del mercato interno, ai sensi dell’, paragrafo 2, TFUE, in cui l’IMI è utilizzato conformemente all' del presente regolamento;
d) «procedura di cooperazione amministrativa»: un flusso di lavoro predefinito previsto nell’ambito dell’IMI che consente ai partecipanti all’IMI di comunicare e di interagire tra loro in maniera strutturata;
e) «coordinatore IMI»: un organismo nominato da uno Stato membro per svolgere compiti di supporto necessari per l’efficace funzionamento dell’IMI ai sensi del presente regolamento;
f) «autorità competente»: qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all’applicazione del diritto nazionale o di atti dell’Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno;
g) «partecipanti all’IMI»: le autorità competenti, i coordinatori IMI e la Commissione;
h) «utente dell’IMI»: persona fisica che lavora sotto l’autorità di un partecipante all'IMI e registrata nell’IMI per conto di tale partecipante all'IMI;
i) «soggetti esterni»: persone fisiche o giuridiche diverse dagli utenti dell’IMI che possono interagire con l’IMI solo mediante mezzi tecnici separati e conformemente a uno specifico flusso di lavoro predefinito previsto a tale scopo;
j) «blocco»: applicazione di mezzi tecnici con i quali i dati personali diventano inaccessibili agli utenti dell’IMI attraverso la normale interfaccia dell’IMI;
k) «chiusura formale»: applicazione dello strumento tecnico fornito dall'IMI per chiudere una procedura di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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