Art. 23 · Scambio di informazioni con paesi terzi

Art. 23

Scambio di informazioni con paesi terzi

In vigore dal 25 ott 2012
Scambio di informazioni con paesi terzi 1.   Le informazioni, ivi compresi i dati personali, possono essere scambiate nell’ambito dell’IMI ai sensi del presente regolamento tra i partecipanti all’IMI nell’Unione e i loro omologhi in un paese terzo soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le informazioni sono trattate in base a una disposizione di un atto dell'Unione elencato nell’allegato e a una disposizione equivalente nel diritto del paese terzo; b) le informazioni sono scambiate o rese disponibili conformemente a un accordo internazionale che preveda: i) l'applicazione di una disposizione di un atto dell'Unione elencata nell'allegato da parte del paese terzo; ii) l'uso dell’IMI; e iii) i principi e le modalità di tale scambio; e c) il paese terzo in questione garantisce un’adeguata protezione dei dati personali conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, che comprende adeguate garanzie che i dati trattati nell’ambito dell’IMI siano utilizzati unicamente per il fine per il quale sono stati inizialmente scambiati e la Commissione ha adottato una decisione conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE. 2.   Qualora la Commissione sia un partecipante all’IMI, si applica l’, paragrafi 1 e 7, del regolamento (CE) n. 45/2001 a qualsiasi scambio di dati personali trattati nell’ambito dell’IMI con i suoi omologhi di un paese terzo. 3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tiene aggiornato un elenco di paesi terzi autorizzati a scambiare le informazioni, ivi compresi i dati personali, ai sensi del paragrafo 1.
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