Art. 23
Scambio di informazioni con paesi terzi
In vigore dal 25 ott 2012
Scambio di informazioni con paesi terzi
1. Le informazioni, ivi compresi i dati personali, possono essere scambiate nell’ambito dell’IMI ai sensi del presente regolamento tra i partecipanti all’IMI nell’Unione e i loro omologhi in un paese terzo soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le informazioni sono trattate in base a una disposizione di un atto dell'Unione elencato nell’allegato e a una disposizione equivalente nel diritto del paese terzo;
b)
le informazioni sono scambiate o rese disponibili conformemente a un accordo internazionale che preveda:
i)
l'applicazione di una disposizione di un atto dell'Unione elencata nell'allegato da parte del paese terzo;
ii)
l'uso dell’IMI; e
iii)
i principi e le modalità di tale scambio; e
c)
il paese terzo in questione garantisce un’adeguata protezione dei dati personali conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, che comprende adeguate garanzie che i dati trattati nell’ambito dell’IMI siano utilizzati unicamente per il fine per il quale sono stati inizialmente scambiati e la Commissione ha adottato una decisione conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
2. Qualora la Commissione sia un partecipante all’IMI, si applica l’, paragrafi 1 e 7, del regolamento (CE) n. 45/2001 a qualsiasi scambio di dati personali trattati nell’ambito dell’IMI con i suoi omologhi di un paese terzo.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tiene aggiornato un elenco di paesi terzi autorizzati a scambiare le informazioni, ivi compresi i dati personali, ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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