Art. 22 · Uso nazionale dell'IMI

Art. 22

Uso nazionale dell'IMI

In vigore dal 25 ott 2012
Uso nazionale dell'IMI 1.   Uno Stato membro può utilizzare l’IMI ai fini della cooperazione amministrativa tra autorità competenti nel suo territorio, conformemente al diritto nazionale, unicamente qualora le condizioni seguenti siano rispettate: a) non sia necessario apportare modifiche sostanziali alle procedure di cooperazione amministrativa esistenti; b) sia stata trasmessa una notifica dell’uso previsto dell’IMI all’autorità nazionale di controllo, ove richiesto dal diritto nazionale; e c) non abbia un impatto negativo sull’efficace funzionamento dell’IMI per gli utenti dell'IMI. 2.   Qualora uno Stato membro intenda fare un uso sistematico dell'IMI per finalità nazionali, notifica la sua intenzione alla Commissione e ne richiede l'approvazione preventiva. La Commissione verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Laddove necessario, e in conformità al presente regolamento, tra gli Stati membri e la Commissione si conclude un accordo che stabilisca, tra gli altri, le disposizioni tecniche, finanziarie e organizzative per l'uso nazionale, anche per quanto riguarda le responsabilità dei partecipanti all’IMI.
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