Art. 18 · Informazione agli interessati e trasparenza

Art. 18

Informazione agli interessati e trasparenza

In vigore dal 25 ott 2012
Informazione agli interessati e trasparenza 1.   I partecipanti all’IMI garantiscono che gli interessati siano informati quanto prima riguardo al trattamento dei loro dati personali nell'IMI e che abbiano accesso alle informazioni sui loro diritti e sulle relative modalità di esercizio, incluse l'identità e i recapiti del responsabile del trattamento e del suo eventuale rappresentante, conformemente agli o 11 della direttiva 95/46/CE e alla legislazione nazionale che sia conforme a tale direttiva. 2.   La Commissione pubblica in modo facilmente accessibile quanto segue: a) informazioni per quanto riguarda l’IMI conformemente agli del regolamento (CE) n. 45/2001, in una forma chiara e comprensibile; b) informazioni sugli aspetti inerenti alla protezione dei dati delle procedure di cooperazione amministrativa nell’ambito dell’IMI di cui all’ del presente regolamento; c) informazioni su deroghe o limitazioni ai diritti degli interessati di cui all’ del presente regolamento; d) le tipologie delle procedure di cooperazione amministrativa, le funzionalità essenziali dell'IMI e le categorie di dati che possono essere trattati nell'ambito dell'IMI; e) un elenco esaustivo di tutti gli atti di esecuzione o delegati per quanto riguarda l'IMI, adottati ai sensi del presente regolamento o di un altro atto dell'Unione, e una versione consolidata dell'allegato del presente regolamento e delle successive modifiche da parte di altri atti dell'Unione.
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