Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2012
1.   È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 00 , ex 7323 99 00 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou (codice addizionale TARIC A786). 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 26,5 %. 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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