Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2012
L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d’acciaio non legato, di fili zincati d’acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d’acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese. Trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili in cui il diametro del filo centrale sia di almeno il 3 % superiore al diametro degli altri sei fili, non sono colpiti dal dazio antidumping definitivo.»
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