Art. 9 · Procedura di modifica semplificata

Art. 9

Procedura di modifica semplificata

In vigore dal 17 ott 2012
Procedura di modifica semplificata Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti dichiaranti effettivi. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere, senza indebito ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1011:oj#art-9