Art. 5 · Norme contabili

Art. 5

Norme contabili

In vigore dal 17 ott 2012
Norme contabili 1.   Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (12) o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi. 2.   Fatte salve le prassi contabili nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate al valore nominale o come numero di azioni. Possono essere segnalati anche i valori di mercato, come indicato nella parte 4 dell’allegato II. 3.   Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate su base lorda a fini statistici. 4.   Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, rimangono registrate come disponibilità del proprietario originario (e non come disponibilità dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia un impegno fermo a invertire l’operazione (e non una semplice opzione in tal senso). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un’operazione definitiva in titoli e segnalata dall’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.
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